Stralcio Testo Unico Agenzia delle Dogane

Art. 5 – REGIME DEL DEPOSITO FISCALE

Comma 1

La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime

sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le

fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.

Comma 2

Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall’amministrazione finanziaria. L’esercizio del

deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all’art.63. A

ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

 

Comma 3

Il depositario è obbligato:

a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del

10% dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti

nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni

caso, l’importo della cauzione non può essere inferiore all’ammontare della imposta che

mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri

soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate

dall’obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti

pubblici. L’amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte

affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero puo’ essere revocato nel caso in cui mutino

le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere

prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca;

b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l’esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

Comma 4

I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza

finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell’operatività dello impianto,

la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali

occorrenti con l’arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il

funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l’attività di vigilanza e di controllo

svolta, su sua richiesta, fuori dell’orario ordinario d’ufficio.

Comma 5

Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l’inosservanza degli

obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all’art.3, comma 4,

indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale per le violazioni che costituiscono reato,

comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio. 

Art. 18 – POTERI E CONTROLLI

Comma 1

L’amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei

tributi relativi all’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in

regime di deposito fiscale, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed

ordinare, a spese del depositario autorizzato, l’attuazione delle opere e delle misure necessarie per

la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa la installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti

impianti possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l’effettuazione della vigilanza,

si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono

eseguiti inventari periodici.

Comma 2

I funzionari dell’amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui

all’art. 31 della legge 7/1/1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di

eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell’accertamento delle violazioni alla disciplina

delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi

momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od

utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai

suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare

registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti

esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare

suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi. 

Comma 3

Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono,

di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all’acquisizione degli elementi

utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla

produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono: 

a) invitare il responsabile d’imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all’attività

industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a

comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o

per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di

prodotti soggetti alla predetta imposizione;

b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o

all’amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai

rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall’art.18 della

legge 30/12/1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini

dell’accertamento in altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli,

depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato

sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico. 

Comma 4

Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l’amministrazione finanziaria relativamente agli

interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al

comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di

verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze.

Art. 23 – DEPOSITI FISCALI DI PRODOTTI ENERGETICI

Comma 1

Il regime del deposito fiscale e’ consentito per le raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione

dove si ottengono i prodotti energetici di cui all’articolo 21, comma 1, sottoposti ad accisa, ad

esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della lignite e del

coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’articolo 21,

commi 4 e 5, nonché per gli impianti petrolchimici. La gestione in regime di deposito fiscale può

essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di prodotti energetici di capacità superiore a

3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 50 metri cubi e

per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore, quando risponde ad effettive necessità

operative e di approvvigionamento dell’impianto.

Comma 2

Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell’impiego dei prodotti

energetici, l’amministrazione finanziaria può prescrivere l’installazione di strumenti e

apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti

semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo anche con l’impiego di

tecniche telematiche ed informatiche.

Comma 3

Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta,

eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e

qualità dal competente ufficio tecnico di finanza.

Comma 4

Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo che devono essere sottoposti ad

operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in

regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 6.

Comma 5

La licenza di cui all’art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di

produzione dei prodotti energetici viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato per

violazioni all’accisa sui prodotti energetici per le quali è stabilita la pena della reclusione. 

Art. 25 – DEPOSITO E CIRCOLAZIONEDI PRODOTTI ANERGETICI ASSOGGETTATI AD ACCISA

Comma 1

Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne

l’esercizio all’ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità del

deposito. 

Comma 4

Gli esercenti impianti e depositi soggetti all’obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale,

valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e

scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono

esonerati dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli

combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio

liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di

attività all’ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del

registro di carico e scarico.

Comma 7

La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa, anche a richiesta dell’amministrazione, a

norma del codice di procedura penale, nei confronti dell’esercente che sia sottoposto a

procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell’impianto, costituenti delitti, in

materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento

di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di

condanna comporta la revoca della licenza nonché l’esclusione dal rilascio di altra licenza per un

periodo di 5 anni. 

Art. 40 – SOTTRAZIONE ALL’ACCERTAMENTO DEL PAGAMENTO DELL’ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI 

Comma 1

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta

evasa, non inferiore in ogni caso a euro 7.746,85 , chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;

b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al

pagamento della accisa;

c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote

agevolate;

d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad

una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;

e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a

maggiore imposta;

f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione

al trattamento agevolato;

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non

autorizzate. 

Comma 2

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai

prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie

prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è

commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di

rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti

denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Comma 3

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti

soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si

configura come tentativo di sottrarre il prodotto all’accertamento, salvo che venga fornita prova

contraria.

Comma 4

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da

uno a cinque anni, oltre la multa.

Comma 5

Se la quantità di gas naturale sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a

5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore

in ogni caso a euro 516,46.

Comma 6

Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità dei prodotti energetici è inferiore a

100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa.

Art. 50 --- INOSSERVANZA DI PRESCRIZIONI E REGOLAMENTI

Comma 1

Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato,

per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme

di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o

tardiva presentazione delle dichiarazioni e denuncie prescritte ,si applica la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma di denaro da euro 258,23 a euro 1.549,37 . 

Comma 2

La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una

differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all’art.4.

Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di

carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i

singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i

depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico

quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo

preso a base della verifica.

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